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ATTENZIONE: Obbligo di accatastamento dei Fabbricati rurali

Sei proprietario di un fabbricato rurale? Scopri come fare per limitare le sanzioni

Data:
13 June 2017

Facendo seguito ad una riunione organizzata dall'Agenzia delle Entrate negli scorsi mesi si vuole attirare l'attenzione di tutti i contribuenti sul fatto che è in corso una verifica di tutti quei fabbricati rurali che non sono ancora stati accatastati al catasto fabbricati.
Si rammenta infatti che l'art. 13, comma 14-ter, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n°201, ha disposto l'obbligo di iscrizione al Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni.
"14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701."

Quando l’accatastamento non è necessario - Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati (facendo attenzione al fatto che durante la riunione è emerso che i manufatti che sono vicini ad abitazioni vengono considerati dall'Agenzia come pertinenze delle stesse e vanno accatastati anche se inferiori a 8 mq);
  • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

Al fine di limitare le sanzioni che l'Agenzia andrà ad applicare i proprietari che non hanno ancora adempiuto all'obbligo di accatastamento si consiglia procedere nel più breve tempo possibile affidandosi al proprio tecnico abilitato di fiducia e di prendere visione del Comunicato stampa del 16/01/2017 nel quale sono indicata anche le sanzioni che potranno essere applicate.

L'elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo questo percorso:

  • Cosa devi fare
  • Aggiornare dati catastali e ipotecari
  • Fabbricati Rurali
  • Servizio online "Fabbricati rurali - Ricerca particelle"
  • ACCEDI AL SERVIZIO

a questo punto basta selezionare la provincia, il comune ed inserire i dati catastali del catasto terreni che ci interessa.




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